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Secondo i dati Istat, nel solo 2022 sono state ben 20.669 le vittime di incidenti mortali avvenuti sulle nostre strade. Quando si verifica uno di questi tragici incidenti, a soffrire non sono solo le vittime coinvolte, ma anche le famiglie.   

Per queste ragioni, la Corte Suprema ha stabilito che i familiari hanno il diritto a richiedere un risarcimento danni per incidenti mortali. Ma come funziona questa procedura? Chi ha veramente diritto a chiedere il risarcimento? 

Ecco tutte le risposte.

Soggetti con Diritto al Risarcimento

Nella tragica eventualità di un incidente mortale, il diritto al risarcimento dei danni passa dalla vittima (ormai deceduta) alle cosiddette vittime secondarie, le quali possono agire legalmente per ottenere l’indennizzo che spetta loro. Ma chi sono queste vittime secondarie?

All’interno di questa categoria rientrano 

  • il coniuge, eventuali figli, fratelli e sorelli, nonni e nipoti in linea diretta;
  • il convivente more uxorio. Con questo termine si indica la persona con cui il defunto viveva come se fossero una famiglia, pur non essendo sposati; 
  •  altri parenti, quali zii, cugini, cognati, ecc; 
  • Il tutore legale, nel caso in cui siano coinvolti figli o parenti diretti minorenni;
  • chiunque sia in grado di dimostrare un danno ricevuto dalla morte del soggetto.

Risarcimento danni: il convivente more uxorio

Nel caso della richiesta di risarcimento danni da parte di un convivente, è necessaria una precisazione. La Corte di Cassazione ha dettato le linee guida in materia, emettendo negli anni numerose sentenze a favore del risarcimento per conviventi non sposati o coppie di fatto. Tuttavia, perché ciò accada, è necessario che il partner sia in grado di dimostrare la “familiarità” con il(la) defunto(a), caratterizzata da una reciproca assistenza, sia sul piano morale che sul piano materiale. 

Per evitare spiacevoli sorprese, è dunque importante rivolgersi ad un team di esperti nella gestione di pratiche di risarcimenti per incidenti mortali come Mission Refund che, grazie ai 30 anni di esperienza nel settore, possiedono le competenze necessarie per ottenere il giusto risarcimento anche in casi come questo.

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Incidenti mortali: quali sono i danni risarcibili?

I danni risarcibili per i casi di incidenti mortali possono essere di natura patrimoniale oppure non patrimoniale.

Danni patrimoniali

I danni patrimoniali si suddivide ulteriormente in due categorie denominate danno emergente e lucro cessante. Il danno emergente comprende le spese sostenute dalle vittime secondarie per eventuali prestazioni sanitarie al defunto, onoranze funebri, ecc. Attenzione però, per poter accedere al risarcimento è necessario che le vittime secondarie siano in grado di dimostrare l’avvenuto pagamento di queste spese. 

Per lucro cessante, invece, si intende nella perdita del denaro che, probabilmente, il defunto avrebbe corrisposto alle vittime secondarie. Denaro che, a causa del decesso, non potrà più essere elargito. Si tratta di una cifra il cui ammontare è solamente ipotizzabile e, nella pratica, comprende spese familiari, regali, mantenimento, ecc. 

Se nel primo caso il danno è facilmente quantificabile, nel secondo è invece rimesso alla discrezione del giudice chiamato ad emettere la sentenza, che lo liquida in via equitativa. 

Danni non patrimoniali

I danni non patrimoniali sono invece i danni di natura affettiva, generati dalla perdita di una persona cara, che si ripercuotono sulle vittime secondarie. Anche in questo caso, l’ammontare del risarcimento è affidato alla discrezione del giudice ed è di natura equitativa.

I danni iure hereditatis

Oltre ai danni elencati, che possono anche essere definiti “iure proprio”, esiste una seconda tipologia di danno: il danno iure hereditatis. Si tratta dei danni, sia di natura patrimoniale che non patrimoniale, subito dalla vittima prima del decesso, nel caso in cui quest’ultima non sia deceduta immediatamente in seguito al sinistro. Essi possono essere divisi in danno biologico e danno catastrofico.

Il danno biologico riguarda tutti i danni psico-fisici subiti in seguito all’incidente e prevede il risarcimento delle spese mediche sostenute prima dell’avvenuta morte del soggetto. Il danno catastrofico invece comprende il dolore morale sostenuto dalla vittima prima del decesso. Perché si verifichino le condizioni per questo secondo caso, è necessario che la vittima fosse in possesso della capacità di intendere e volere, nel periodo intercorso tra il sinistro e la morte. 

Prescrizione della richiesta di risarcimento 

Anche nel caso di incidenti mortali, la richiesta di risarcimento danni prevede un periodo massimo per la sottomissione, scaduto il quale entra in prescrizione. Nello specifico, il diritto al risarcimento dei danni per incidenti mortali causati da veicoli cade in prescrizione dopo 2 anni.

Diverso invece il caso in cui l’incidente o gli incidenti mortali siano accompagnati da un reato, come nelle eventualità di omicidi stradali. In questi casi la prescrizione prevista è più lunga e si concretizza negli stessi termini del processo penale.